Sez. 3, Sentenza n. 12217 del 20/08/2003 (Rv. 566031 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Minimi di garanzia - Individuazione - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità - Fattispecie in tema di applicabilità di direttiva comunitaria.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno s'è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)