Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/08/2001 (Rv. 548668 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Minimi di garanzia - Individuazione - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità - Fattispecie in tema di applicabilità di direttiva comunitaria.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Il danno risarcibile dal fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 21, terzo comma. Della legge n. 990 del 1969, è contenuto nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria, i quali vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di variazione degli stessi, con riferimento all'epoca del sinistro ed al provvedimento all'epoca vigente e non con riferimento a quello vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa o della decisione (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità ad un sinistro verificatosi nel 1984 della direttiva CEE n.84/5/CEE del 30/12/1983, che fissava il limite minimo di massimale nella misura di 350.000 ECU, in quanto l'art. 5 della stessa direttiva concedeva agli Stati membri termine fino al 31/12/1987 per adeguare la loro normativa e, non essendo lo Stato italiano nel 1984 inadempiente, la legge applicabile era quella italiana).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)