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Sez. U, Sentenza n. 5825 del 01/10/1986 (Rv. 448240 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448240-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, anche al consiglio dell'ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato, nell'unico termine perentorio di trenta giorni allo uopo assegnato (artt. 56 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio. (Conf 7452/83, massima n. 432069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)