Sez. L, Sentenza n. 2776 del 06/02/2008 (Rv. 601589 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Erogazione di farmaci a carico del S.S.N. - Farmaci indispensabili - Condizioni - Indispensabilità ed insostituibilità - Onere della prova.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di assistenza farmaceutica offerta dal SSN, posto che in base all'art. 10, secondo comma, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, non è possibile escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, sicchè, solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorché non compresa nel prontuario terapeutico, può essere posta a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo, nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)