Sez. L, Sentenza n. 12001 del 08/08/2002 (Rv. 556824 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Erogazione di farmaci a carico del S.S.N. - Formazione del "prontuario terapeutico" - Criterio della economicità - Portata - Farmaci indispensabili - Esclusione - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie relativa a richiesta di ammissione al rimborso di vaccino antiallergico, in caso di ipotizzata sua indispensabilità ed insostituibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di assistenza farmaceutica offerta dal Servizio sanitario nazionale, la limitazione, prevista dalla relativa disciplina legislativa, secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto è compatibile con la tutela del diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo (v. Corte Cost. ord. n. 396 del 1990). Tuttavia, in base all'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - che, almeno parzialmente, vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico, dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi parimenti contemplate dall'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983 cit.). Ne consegue che, nell'ipotesi considerata, il farmaco stesso, ancorché non compreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico stesso, nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con la suddetta disposizione legislativa, a condizione che l'interessato provi la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di ammissione al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un vaccino antiallergico non inserito nel prontuario terapeutico nazionale, rilevando che la mancanza di prova sull'esistenza di tali presupposti non poteva essere supplita dalla richiesta di consulenza tecnica, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 12/04/1995 num. 17 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)