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Sez. U, Ordinanza n. 2570 del 22/02/2012 (Rv. 621211 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie relative alle prestazioni del servizio sanitario nazionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Pretesa di erogazione di farmaci indispensabili - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621211-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l'esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall'art. 442 cod. proc. civ.. Ne consegue che la controversia relativa alla pretesa dell'assistito all'erogazione immediata e gratuita di farmaci indispensabili, che le sue indigenti condizioni economiche non gli consentono di acquistare, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità, vertendo su un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)