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Sez. 4, Sentenza n. 20323 del 17/03/2004 Ud. (dep. 30/04/2004) Rv. 228583 - 01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Condanna alla pena pecuniaria - Divieto di applicazione in caso di recidiva reiterata infraquinquennale - Contestazione effettiva - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228583-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

Il divieto di applicazione della pena pecuniaria, prevista dall'art. 52, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, ricorre soltanto qualora la recidiva sia stata ritualmente contestata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)