Sez. 4, Sentenza n. 7236 del 16/01/2004 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227349 - 01
RECIDIVA - CONTESTAZIONE | Mancanza di contestazione formale - Rilevanza ai sensi dell'art. 52 comma terzo D.Lgs. n. 274 del 2000.
RECIDIVA - CONTESTAZIONE
In materia di sanzioni applicabili da parte del giudice di pace, non è necessario che la recidiva sia formalmente contestata perché essa, ai sensi del comma terzo dell'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia ostativa all'applicazione della pena pecuniaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)