Sez. 4, Sentenza n. 36792 del 02/07/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229829 - 01
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 274/2000 - Cognizione del giudice "togato" - Applicabilità del nuovo regime sanzionatorio di cui all'art. 52 D.Lgs. 274/2000 - Sanzioni applicabili - Casi di recidiva reiterata infraquinquennale - Divieto di applicare le pene pecuniarie - Necessità della rituale contestazione della recidiva.
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE
Nel nuovo sistema sanzionatorio introdotto con le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, il divieto previsto dall'art. 52 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di applicare la pena pecuniaria nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale presuppone che la recidiva, in quanto circostanza aggravante del reato, sia stata ritualmente contestata all'imputato. (Nella specie, si trattava di un procedimento relativo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 274/2000 e la Corte ha confermato la decisione del tribunale - competente sulla base del regime transitorio previsto dagli artt. 63 e 64 D.Lgs. cit. - che aveva applicato la pena dell'ammenda, rilevando che la recidiva fosse stata indicata in modo del tutto generico, senza la specificazione del tipo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)