Sez. 1, Sentenza n. 999 del 04/02/1987 (Rv. 450610 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONDIZIONI SOSPENSIVE PROTESTATIVE - CLAUSOLA CON RISERVA DI RETTIFICA DELLA DIREZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONDIZIONI SOSPENSIVE PROTESTATIVE - CLAUSOLA CON RISERVA DI RETTIFICA DELLA DIREZIONE - ESCLUSIONE.*
Tra le clausole che per la loro operatività devono essere specificamente approvate per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, codice civile, non possono essere ricomprese né le condizioni sospensive potestative, né la clausola "con riserva di ratifica della direzione" o altra analoga apposta al fine di rimettere il perfezionamento del contratto alla direzione, alla casa, eccetera, in quanto con esse il contraente che ha predisposto lo schema negoziale non ha introdotto limitazioni alle conseguenze del proprio inadempimento. Conseguentemente, se la clausola è contenuta in un modulo a stampa di liquidazione amichevole di danni predisposto dall'assicuratore, non è necessaria la sua specifica approvazione per iscritto, ma qualora la condizione non si verifichi o l'accordo sulla liquidazione non si perfezioni, il diritto all'indennità assicurativa continua ad avere il proprio fondamento nel contratto di Assicurazione e rimane, quindi, assoggettato alla prescrizione annuale dell'art. 2952 codice civile e non a quella decennale di cui all'art. 2946. (V 624/74, mass n 368427; (V 2484/73, mass n 365910; (V 2203/72, mass n 359486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)