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Sez. 3, Sentenza n. 624 del 08/03/1974 (Rv. 368427 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NULLITA DEL CONTRATTO - LIMITI - CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE.*
Stato
decisa il 1974-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368427-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NULLITA DEL CONTRATTO - LIMITI - CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE.*

La norma dell'art 1355 cod civ limita la nullita del negozio alla sola ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa a parte debitoris, il cui avveramento e rimesso alla volonta di uno dei soggetti, e cioe ad un suo atto puramente arbitrario, tale da implicare l'effettiva negazione del vincolo. Nel caso, invece, della condizione potestativa semplice, la volonta dei contraenti e determinata da elementi estrinseci, onde, pur se la loro valutazione e sempre riservata all'interessato, vien meno ogni carattere di arbitrio e conseguentemente essa, operando secondo il meccanismo descritto dagli art 1356 e segg cod civ, non influisce in alcun modo sulla validita del negozio. (V 2203'72, mass n 359486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)