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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 30/05/1989 (Rv. 462940 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - INTERESSI SUPERIORI ALLA MISURA LEGALE - INTERESSI SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA - RINVIO ALLE CONDIZIONI PRATICATE USUALMENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO SULLA PIAZZA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462940-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - INTERESSI SUPERIORI ALLA MISURA LEGALE - INTERESSI SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA - RINVIO ALLE CONDIZIONI PRATICATE USUALMENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO SULLA PIAZZA - VALIDITÀ.*

In tema di pattuizione di interessi superiori alla misura legale, per i quali l'art. 1284, terzo comma, cod. civ. richiede la Forma scritta ad substantiam, sono valide, in base ai principi generali sulla Determinazione o determinabilità dell'oggetto del contratto, le clausole negoziali che fissino gli interessi dei conti correnti di corrispondenza con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, trattandosi di un criterio di determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro. Infatti, i tassi attivi praticati dalle aziende di credito sono fissati su scala nazionale con accordi di cartello, non influenzabili dal singolo istituto bancario, ed il correntista è in grado di sapere, usando l'ordinaria diligenza, che gli interessi sono variabili nel tempo, nonché di verificarne l'andamento. (V 9518/87, mass n 456594; (Conf 6554/88, mass n 460866; (Conf 8335/87, mass n 455906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)