Sez. 1, Sentenza n. 8335 del 12/11/1987 (Rv. 455906 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - ECCEDENZA RISPETTO ALLA MISURA LEGALE - FORMA SCRITTA - INDICAZIONE PER RELATIONEM DEL TASSO PATTUITO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - ECCEDENZA RISPETTO ALLA MISURA LEGALE - FORMA SCRITTA - INDICAZIONE PER RELATIONEM DEL TASSO PATTUITO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della Forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284, ultimo comma, cod. civ. per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, non comporta che il documento negoziale debba necessariamente indicare in cifre il tasso d'interesse, ma, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il detto Obbligo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento stesso, come quando, in un contratto di conto corrente bancario, si faccia riferimento, al predetto fine, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, giacché tali condizioni vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello, per modo che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal singolo istituto bancario. (V 2823/86, mass n 445860; (Conf 1112/84, mass n 433250).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)