Sez. 3, Sentenza n. 4878 del 16/11/1989 (Rv. 464238 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
In tema di prova per presunzioni il giudice, rispetto alla deduzione del fatto noto da quello ignoto, incontra il solo limite del principio di probabilità e normalità: non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignorato come l'unica conseguenza possibile, ma basta che, secondo regole di esperienza colte dal giudice e secondo l'id quod plerumque accidit, il fatto costituisca anche solo probabilmente la conseguenza logica del fatto noto secondo il convincimento motivato del giudice. (V 4688/86, mass n 447404 (ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)