Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 21/07/1986 (Rv. 447404 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONE - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONE - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità. (Conf 4672/84, mass n 436579; (Conf 3109/84, mass n 435147; (Conf 419/83, mass n 425220; (Conf 4376/82, mass n 422358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)