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Sez. L, Sentenza n. 1097 del 05/02/1991 (Rv. 470804 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione | Attività lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro diretta al perseguimento dei fini istituzionali della società - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - Configurabilità - Esclusione - Potere disciplinare ed altri aspetti regolati dalla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro subordinato del settore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470804-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione

L'attività lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro, svolta in conformità alle previsioni del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della società (nella specie, svolgimento di mansioni di guardia giurata nell'ambito di una società esercente attività di vigilanza, custodia e scorta-valori), non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - le cui controversie sono devolute alla competenza per materia del giudice del lavoro secondo le previsioni dei nn. 1 e 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. -, non rilevando in contrario che, nei confronti dei soci-lavoratori, sia stata applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare e ad altri aspetti, la disciplina collettiva regolante i rapporti di lavoro subordinato del settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)