Sez. 3, Sentenza n. 491 del 20/01/1984 (Rv. 432723 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE DI RILASCIO DI UN FONDO OCCUPATO SENZA TITOLO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE DI RILASCIO DI UN FONDO OCCUPATO SENZA TITOLO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO.*
Nell'Azione di rilascio di un fondo che si assume occupato senza titolo, nessun Onere probatorio incombe all'attore, facendo invece carico al convenuto - che non contesti la proprietà della controparte - l'Onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa. (Conf 4642/76, mass n 383389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)