Sez. 2, Sentenza n. 2311 del 11/06/1975 (Rv. 376151 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DI ESSA - PRESCRIZIONE ESTINTIVA - DEDUZIONE - INCOMPATIBILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DI ESSA - PRESCRIZIONE ESTINTIVA - DEDUZIONE - INCOMPATIBILITA.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva e incompatibile, a norma dell'art 2959 cod civ, con qualunque comportamento del debitore che configuri, direttamente od indirettamente, riconoscimento della mancata Estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore; detta eccezione, pertanto, non puo essere opposta dal debitore che contesti l'esistenza dell'obbligazione, ovvero sostenga di averla estinta con il versamento di somma minore di quella domandata. (V 917/71, mass n 350825; 2693/69, mass n 342802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)