Sez. L, Sentenza n. 1599 del 12/03/1982 (Rv. 419415 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE O DEDUZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE STESSA CON SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE O DEDUZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE STESSA CON SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile, a norma dell'art. 2959 cod. civ., con qualunque comportamento del debitore che configuri, direttamente o indirettamente, riconoscimento della mancata Estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore. Detta eccezione, pertanto, non può essere opposta dal debitore che contesti l'esistenza dell'obbligazione ovvero sostenga di averla estinta con il versamento di somma minore di quella domandata. (V 917/71, mass n 350825; (Conf 2311/75, mass n 376151).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)