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Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 08/03/2007 (Rv. 595985 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Trattative per comporre bonariamente la vertenza - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Rinuncia tacita a far valere la prescrizone - Esclusione - Fondamento - Limiti - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595985-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

In tema di prescrizione, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto.(Nella fattispecie, la ricorrente aveva lamentato che la corte di merito avesse dichiarato prescritta la sua domanda di risarcimento per i danni patiti a causa di un investimento stradale in quanto, nel periodo di corrispondenza telefonica ed epistolare, vi erano state trattative per addivenire ad un accordo amichevole sulla liquidazione del danno: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937 com. 3, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)