Sez. 3, Sentenza n. 16379 del 14/07/2009 (Rv. 609265 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia alla prescrizione per incompatibilità e interruzione della stessa per riconoscimento del diritto - Implicazione in una proposta transattiva - Configurabilità - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 cod. civ., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cod. civ., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)