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Sez. 3, Sentenza n. 27169 del 19/12/2006 (Rv. 593900 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Trattative per la composizione amichevole della controversia - Riconoscimento del diritto altrui e rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593900-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Le trattative per la bonaria composizione di una vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, comma terzo, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione con cui era stato escluso che sia nell'invito alla parte a sottoporsi a visita medica, sia nelle successive trattative per la determinazione del danno si fosse potuta riscontrare la ricognizione della pretesa risarcitoria dedotta dalla parte ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937 com. 3, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)