Sez. 1, Sentenza n. 637 del 13/03/1970 (Rv. 345808 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - ESPORTAZIONI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA PER I PRODOTTI ESPORTATI - DISCIPLINA DEL DPR N 192 DEL 1955 - PROCEDIMENTO DAVANTI ALL'INTENDENTE DI FINANZA - APPLICABILITA - AZIONE DINANZI ALL'AGO - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - ESPORTAZIONI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA PER I PRODOTTI ESPORTATI - DISCIPLINA DEL DPR N 192 DEL 1955 - PROCEDIMENTO DAVANTI ALL'INTENDENTE DI FINANZA - APPLICABILITA - AZIONE DINANZI ALL'AGO - INAPPLICABILITA.*
Le Disposizioni del DPR 27 febbraio 1955, n 192, sono dirette a disciplinare il procedimento che l'esportatore deve seguire per ottenere dalle intendenze di finanza la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui al primo comma dell'art 1 della legge 31 luglio 1954, n 570. Il procedimento predisposto ha lo scopo di assicurare, attraverso rigorosi controlli, la regolarita delle operazioni di pagamento, eseguite a titolo di rimborso dai competenti organi finanziari. Ma se l'esportatore adisce direttamente l'autorita giudiziaria per il riconoscimento del diritto preteso (in difetto di ogni norma che imponga il previo esperimento del procedimento predetto), non possono valere dinanzi all'autorita medesima, nel silenzio della legge - per la quale e necessario soltanto il fatto della eseguita esportazione - prescrizioni limitative dettate esclusivamente per le esigenze proprie del procedimento amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1955 num. 192 art. 5, Legge 31/07/1954 num. 570 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1955 num. 192 art. 2, Legge 27/02/1955 num. 192 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)