Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 26/06/1984 (Rv. 435695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESPORTAZIONI - RIMBORSO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ESPORTATORE AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA - PROPOSIZIONE DI AZIONE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - MEZZI PROBATORI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESPORTAZIONI - RIMBORSO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ESPORTATORE AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA - PROPOSIZIONE DI AZIONE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - MEZZI PROBATORI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
Il procedimento previsto dal d.P.R. 27 febbraio 1955 n. 192 e dalla legge 25 maggio 1978 n. 232 per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati attiene ai rimborsi richiesti dall'esportatore nella competente Sede amministrativa, mentre, se quest'ultimo adisce direttamente l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto preteso (in difetto di norme che impongano il previo esperimento di detto procedimento), non possono valere, nel silenzio della legge prescrizioni limitative dettate esclusivamente per il procedimento in questione, con la conseguente legittimità del ricorso, per la Determinazione dell'ammontare del rimborso dell'imposta spettante, a mezzi probatori diversi da quelli (documentali) richiesti dall'art. 3 della citata legge. (V 1953/70, mass n 347991; (Conf 637/70, mass n 345808).*
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1954 num. 570 art. 1 CORTE COST., DPR 27/02/1955 num. 192 art. 1, Legge 25/05/1978 num. 232 art. 1, Legge 25/05/1978 num. 232 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)