Sez. 3, Sentenza n. 1094 del 27/11/1984 Ud. (dep. 05/02/1985) Rv. 167670 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - NOZIONE DI REATO, TENTATO O CONSUMATO, COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO - FATTISPECIE: TENTATO CONTRABBANDO.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - NOZIONE DI REATO, TENTATO O CONSUMATO, COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO - FATTISPECIE: TENTATO CONTRABBANDO.*
Per il principio della territorialità della legge penale italiana, di cui all'art. 6, secondo comma, cod. pen. il reato si considera commesso nel territorio dello stato anche quando l'Azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta soltanto in parte; quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico e, cioè, come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi Atti conseguenti commessi all'estero, sostanzi un delitto tentato o consumato. (fattispecie relativa a delitto di tentato contrabbando). (Conf mass n 147690).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)