diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 28/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147690 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA - IN GENERE - REATO COMMESSO IN PARTE IN ITALIA - 'PARTÈ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147690-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA - IN GENERE - REATO COMMESSO IN PARTE IN ITALIA - 'PARTÈ - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Per il principio della territorialita della legge penale italiana, accolto dal nostro ordinamento, il reato si considera commesso nel territorio dello stato anche quando l'Azione o l'omissione che lo costituisce e ivi avvenuta soltanto in parte e quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico, e, cioe, come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi Atti conseguenti, commessi all'estero, sostanzi un delitto tentato o consumato. (fattispecie in tema di truffa consumata all'estero mediante la falsificazione, avvenuta in Italia, dei titoli di credito e dei documenti diretti alla induzione in errore dei danneggiati. La Cassazione ha chiarito che tali Atti non potevano essere considerati meramente preparatori ma concretamente esecutivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)