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Sez. L, Sentenza n. 1462 del 18/02/1997 (Rv. 502488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Inoperatività ex art. 1 D.L. 30 marzo 1978 n. 80 - Ambito e limiti.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Con riguardo ad impresa dichiarata in stato di crisi, ove intervenga un accordo sindacale avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'art. 1 terzo comma D.L. 1978 n. 30 (convertito in legge n. 219 del 1978), è automatica l'inoperatività della disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ., senza necessità che tale inoperatività sia resa esplicita dal suddetto accordo, laddove vanno invece espressamente concordate ed esplicitate le eventuali "condizioni di miglior favore" (previste dall'ultimo inciso del terzo comma del citato art. 1) intese a mitigare gli effetti della totale disapplicazione dell'art. 2112 cod. civ., senza che la presenza di eventuali clausole in tal senso comporti perciò solo un'implicita deroga alla disciplina di cui alla prima parte del terzo comma del citato art. 1.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)