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Sez. U, Sentenza n. 8640 del 08/08/1991 (Rv. 473434 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Impresa dichiarata in stato di crisi - Trasferimento dell'azienda ad altra impresa - Lavoratori passati alle dipendenze del nuovo imprenditore - Inoperatività nei loro confronti delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 (vecchio testo) cod. civ. - Condizioni - Anteriorità del trasferimento dell'azienda alla dichiarazione di crisi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473434-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

L'inoperatività delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 (vecchio testo) cod. civ. (relative, nell'ipotesi di trasferimento di azienda ed in mancanza di tempestiva disdetta dell'alienante, alla garanzia della continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'acquirente), che, nei limiti temporali indicati dall'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, l'art. 1, terzo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (convertito nella legge 26 maggio 1978 n. 215), quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento di azienda e questo sia in atto, prevede (facendo peraltro salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali) come conseguenza, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, della dichiarazione dello stato di crisi aziendale, non postula necessariamente l'anteriorità del trasferimento dell' azienda alla dichiarazione di crisi, atteso che né la lettera né la "ratio" del terzo comma dell'art. 1 del citato d.l. condizionano l'effetto dell'inoperatività delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. (poi modificato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428) ad una così rigida sequenza temporale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 3, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)