diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 321 del 06/02/1974 (Rv. 367978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La quietanza liberatoria da parte del dipendente non fornisce normalmente altra prova che quella dell'avvenuto pagamento di quanto in essa risulti indicato e solo in concorso di determinate circostanze puo assumere il valore di una transazione o di una rinuncia: e cioe, per la transazione, che vi siano l'aliquid datum e l'aliquid retentum e che con essa si chiuda o si prevenga una lite; e, per la rinuncia in senso proprio (o abdicativa), che con essa si intenda chiaramente abbandonare diritti o ragioni determinati o almeno determinabili. (V 3625'71, mass n 355351; 2874'71, mass n 354101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)