Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 12/10/1971 (Rv. 354101 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE - NATURA DI DICHIARAZIONE UNILATERALE NON NEGOZIALE - VALORE DI TRANSAZIONE O RINUNZIA - CONDIZIONI - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE - NATURA DI DICHIARAZIONE UNILATERALE NON NEGOZIALE - VALORE DI TRANSAZIONE O RINUNZIA - CONDIZIONI - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
La dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto il saldo e di non avere altro a pretendere dal datore di lavoro, in quanto espressione del mero convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non ha efficacia negoziale, ma e una mera dichiarazione unilaterale e solo in concorso di determinate circostanze puo assumere il valore di una transazione o di una rinunzia, sempre che di tali negozi abbia i necessari requisiti, e cioe, per il contratto di transazione, che vi sia l'aliquid datum e l'aliquid retentum e che con esso si chiuda o si prevenga una lite, e, per la rinunzia in senso proprio (abdicativa), che con essa si intenda chiaramente abbandonare diritti o ragioni determinati, o, almeno, determinabili. Ed a tali fini occorre che sia precisato attraverso quali specifici elementi si pretenda attribuire tale carattere negoziale all'atto. (V 3002'68; mass n 335844; 1745'68; mass n 333624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)