Sez. 3, Sentenza n. 9775 del 16/09/1995 (Rv. 494032 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Terreni assegnati dagli enti di riforma - Mancato esercizio del diritto di riscatto anticipato - Atti di disposizione e di affitto dei terreni - Nullità ex art. 18 comma terzo della legge n. 230 del 1950 - Entrata in vigore della legge n. 379 del 1967 - Ininfluenza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
I beni acquisiti al patrimonio degli enti di riforma agraria, essendo destinati a pubblico servizio ai sensi dell'art. 1 legge 12 maggio 1950 n. 230, ossia alla ridistribuzione della proprietà terriera, sono assoggettati per un trentennio dalla data della prima assegnazione ad un regime particolare che, impedendone il trasferimento, esclude anche ai sensi dell'art. 1145 cod. civ. gli effetti del possesso, tranne quelli previsti dall'art. 1148 cod. civ. espressamente richiamato dall'art. 6 legge n. 369/67, con la conseguenza che detti beni non possono essere usucapiti da parte di terzi.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)