Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 05/02/1993 (Rv. 480764 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Fondo dell'ente di riforma agraria - Riscatto anticipato delle annualità ed acquisizione della proprietà prima del termine - Diritto dell'assegnatario in forza della legge n. 379 del 1967 - Vincolo di indivisibilità e di inalienabilità previsto dall'art. 4 della citata legge - Violazione - Annullabilità degli atti - Atti di alienazione di fondi non riscattati - Nullità ex art. 18 della legge n. 230 del 1950 - Compatibilità.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
In seguito alla entrata in vigore della legge 29 maggio 1967 n. 379 - recante modificazioni delle norme sulla riforma fondiaria - mentre è consentito all'assegnatario del fondo dell'ente di riforma agraria riscattare anticipatamente, in deroga al divieto stabilito dall'art. 18 comma secondo della legge 12 maggio 1950 n. 230, le annualità previste dall'atto di assegnazione (purché siano trascorsi sei anni dalla data di immissione in possesso) ed acquisire prima del termine di trenta anni dalla data dell'assegnazione la proprietà del podere, con il vincolo di indivisibilità e di inalienabilità previsto dall'art. 4 della citata legge n. 379 del 1967, sancito con l'annullabilità degli atti che violano questo divieto; rimane ferma, invece, la indisponibilità del fondo, prima che l'assegnatario divenga proprietario, sancita con la nullità di pieno diritto degli atti di alienazione (tra i quali rientrano anche i contratti preliminari di compravendita che impegnano le parti al trasferimento del fondo prima della scadenza del periodo vietato) prevista dal terzo comma dell'art. 18, della detta legge n. 230 del 1950 perché quest'ultima disposizione, riferendosi ai terreni per i quali non sia stato ancora esercitato il riscatto anticipato, non può considerarsi abrogata o modificata da quella dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967 relativa al vincolo di indivisibilità e di inalienabilità dei terreni riscattati ed alla sanzione di annullabilità degli atti che violano questo divieto.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)