diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 26/05/1998 (Rv. 515825 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Usucapione speciale - Durante il trentennio dalla prima assegnazione - Inammissibilità - Ragioni - Affrancazione, riscatto a determinati soggetti - Irrilevanza - Alienazione ex art. 4 legge n. 379 del 1967 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515825-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla legge 10 maggio 1976 n. 346 - e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976 n. 386 o riscattati ai sensi dell'art. 1 legge 29 maggio 1967 n.379, neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge " fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 901 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)