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Sez. L, Sentenza n. 5930 del 07/07/1987 (Rv. 454319 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ASSUNZIONE CONSEGUENTE DELLE RELATIVE OBBLIGAZIONI ANCHE SE DERIVANTI DA FATTI ANTERIORI - INDICAZIONE DELLA DATA DELL'1 GENNAIO 1962 EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454319-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ASSUNZIONE CONSEGUENTE DELLE RELATIVE OBBLIGAZIONI ANCHE SE DERIVANTI DA FATTI ANTERIORI - INDICAZIONE DELLA DATA DELL'1 GENNAIO 1962 EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 - FUNZIONE.*

Ai sensi degli artt. 1, 4 e 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la successione (sui generis) dell'e.N.E.L. nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese elettriche trasferite comporta l'assunzione di tutte le relative obbligazioni, anche se derivanti da fatti anteriori al trasferimento, avendo l'indicazione (nel terzo comma del citato art. 13) della data dell'1 gennaio 1962 lo scopo non di precludere ai lavoratori la possibilità di far valere diritti a quella data già acquisiti, ancorché non riconosciuti, ma di evitare la commissione, nel periodo anteriore all'attuazione della nazionalizzazione, di frodi in danno del nuovo datore di lavoro. (V 4817/86, mass n 447514; (V 7096/83, mass n 431716; (V 4958/80, mass n 408835; (V 2530/74, mass n 370971).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)