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Sez. L, Sentenza n. 6536 del 17/12/1980 (Rv. 410319 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA - CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI DIFFERENZE DI CALCOLO TRA IPOTESI DI LICENZIAMENTO ED IPOTESI DI DIMISSIONI - NULLITA - CONSEGUENTI LIMITAZIONI ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI EX ART 2120 COD CIV.*
Stato
decisa il 1980-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410319-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA - CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI DIFFERENZE DI CALCOLO TRA IPOTESI DI LICENZIAMENTO ED IPOTESI DI DIMISSIONI - NULLITA - CONSEGUENTI LIMITAZIONI ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI EX ART 2120 COD CIV.*

Le clausole dei contratti collettivi (nella specie, art 42 del CCNL del 30 maggio 1967 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua) che stabiliscono il parametro dell'indennita di anzianita, per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (o d'impiego) per dimissioni volontarie, in misura inferiore a quella prevista per il caso di Estinzione del rapporto per licenziamento (o collocamento a riposo) sono illegittime, perche in contrasto con i principi dell'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604 (sui licenziamenti individuali) e della sentenza 27 giugno 1968 n 75, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma dell'art 2120 cod civ nella parte in cui escludeva il lavoratore dal diritto a percepire l'indennita di anzianita nel caso di licenziamento per colpa del lavoratore medesimo o in caso di sue dimissioni volontarie. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle associazioni sindacali dal detto art 2120 deve ritenersi limitata alla sola Determinazione del parametro dell'indennita di anzianita (e delle condizioni in presenza delle quali debba l'indennita stessa corrispondersi in aggiunta ad altri trattamenti pensionistici), rimanendo esclusa ogni possibilita di previsione di un trattamento deteriore in relazione a determinate fattispecie estintive del rapporto. (Conf 3770/77, mass n 387435; (Conf 3326/76, mass n 382121; (Conf 3715/75, mass n 377931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)