Sez. L, Sentenza n. 3326 del 07/10/1976 (Rv. 382121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PER IL CASO DI DIMISSIONI SU MISURA INFERIORE A QUELLA STABILITA PER IL CASO DI LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PER IL CASO DI DIMISSIONI SU MISURA INFERIORE A QUELLA STABILITA PER IL CASO DI LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA.*
In tema di indennita di anzianita, l'autonomia contrattuale, riconosciuta alle associazioni sindacali dall'art 2120 terzo comma cod civ, deve ritenersi limitata, alla stregua dei principi di cui all'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali ed all'art 2120 primo comma cod civ (come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968 n 75), alla sola Determinazione del parametro dell'indennita medesima, rimanendo esclusa ogni possibilita di trattamento deteriore in relazione a determinate fattispecie estintive del rapporto di lavoro. Ne consegue l'illegittimita della clausola del contratto collettivo (nella specie, art 42 del CCNL del 30 maggio 1967 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua) che preveda, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, una misura dell'indennita di anzianita inferiore a quella spettante per il caso di licenziamento. (Conf 3715/75, mass n 377931; (Conf 387/75, mass n 373630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)