Sez. L, Sentenza n. 3715 del 05/11/1975 (Rv. 377931 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MISURA INFERIORE A QUELLA SPETTANTE IN CASO DI LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA DELLA RELATIVA CLAUSOLA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI - DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO DELL'INDENNITA - LICEITA - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DETERIORE - POSSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ART 42 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 MAGGIO 1967 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS E DELLA ACQUA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MISURA INFERIORE A QUELLA SPETTANTE IN CASO DI LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA DELLA RELATIVA CLAUSOLA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI - DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO DELL'INDENNITA - LICEITA - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DETERIORE - POSSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ART 42 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 MAGGIO 1967 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS E DELLA ACQUA).*
Le clausole dei contratti collettivi che prevedono per i dipendenti dimissionari un'indennita di anzianita inferiore a quella spettante in caso di licenziamento, o collocamento a riposo, sono illegittime, perche contrastano con i principi di cui all'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali ed allo art 2120 cod civ (come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968 n 75), ispirantisi alla natura retributiva di detta indennita ed alla conseguente inammissibilita, a parita di prestazioni lavorative, di una quantificazione diversa in relazione alle circostanze ed ai motivi della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'autonomia contrattuale, riconosciuta alle associazioni sindacali dall'art 2120 terzo comma cod civ, deve ritenersi limitata alla sola Determinazione del parametro della indennita, esclusa ogni possibilita di previsione di un trattamento deteriore per determinate fattispecie estintive del rapporto di rapporto di lavoro. (nella specie, la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la illegittimita dell'art 42 del CCNL 30 maggio 1967 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, nella parte in cui determina l'indennita di anzianita per i lavoratori dimissionari con coefficiente inferiore a quello previsto per i lavoratori licenziati o collocati a riposo, a parita di condizioni pensionistiche). (Conf 387/75, mass n 373630; 1136/74, mass n 369126; (Conf 1059/73, mass n 363515).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)