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Sez. 5, Sentenza n. 23598 del 18/11/2015 (Rv. 637665 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Azione esecutiva contro il terzo acquirente - Termini - Sospensione ex art. 32 d.l. n. 429 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637665-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive disposta, anche in tema d'INVIM, dall'art. 32 del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982, è applicabile esclusivamente nei confronti del debitore principale e del responsabile d'imposta, mentre non opera con riferimento al termine quinquennale entro il quale, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972, l'Amministrazione finanziaria deve agire in via esecutiva contro il terzo acquirente di un immobile per far valere nei suoi confronti il privilegio speciale che assiste il proprio credito verso il debitore principale dell'imposta stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)