Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 21/01/2008 (Rv. 601468 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Azione esecutiva contro il terzo acquirente - Termini - Sospensione ex art.32 d.l. n.429/82 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, disposta fra l'altro, in tema di INVIM, dall'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini inerenti alla riscossione del tributo nei confronti del debitore principale d'imposta e del responsabile d'imposta, con la conseguenza che la sua operatività deve essere esclusa con riferimento al termine quinquennale entro il quale, ai sensi dell'art. 56, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, l'Amministrazione finanziaria deve agire in via esecutiva contro il terzo acquirente di un immobile per far valere nei suoi confronti il privilegio speciale che assiste il proprio credito verso il debitore principale dell'imposta stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/07/1982 num. 429 art. 32 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)