Sez. 1, Sentenza n. 9708 del 17/07/2001 (Rv. 548266 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Criteri - Criterio del luogo di commissione della infrazione - Nozione - Luogo di accertamento della medesima - Normale coincidenza - Presupposto - Competenza territoriale degli organi accertatori - Contemporaneità delle violazioni commesse in luoghi diversi - Riferimento esclusivo al luogo della commessa violazione - Possibilità - Esclusione - Integrazione con il criterio del luogo dell'accertamento - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo - che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)