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Sez. 2, Sentenza n. 24876 del 23/11/2006 (Rv. 593387 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Giudice del luogo ove è commessa l'infrazione - Competenza territoriale inderogabile - Sussistenza - Pluralità di soggetti responsabili - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593387-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In materia di sanzioni amministrative, la competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, appartiene al giudice (individuato ai sensi dell'art. 22 bis della medesima legge) del luogo in cui è avvenuta la violazione e si estende a tutti coloro che, a qualsiasi titolo rispondono della medesima violazione. (Nella specie, La S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui il giudice, in una opposizione a sanzione amministrativa emessa nei confronti di chi aveva aiutato un'azienda a percepire indebitamente aiuti comunitari, aveva ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, per quanto l'attività dell'azienda che aveva indebitamente percepito gli aiuti operasse nel circondario di un diverso tribunale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)