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Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 22/11/1984 (Rv. 437693 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437693-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

Pur rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di consulenza tecnica, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in Sede di legittimità, tale potere, tuttavia, trova il limite che il predetto diniego sia fondato su un giudizio immune da errori logici e giuridici, e che esso abbia indicato le ragioni della inutilità o della superfluità del mezzo richiesto e della sufficienza degli elementi di giudizio già acquisiti. (V 6867/83, mass n 431533; (V 4178/83, mass n 429121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)