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Sez. 2, Sentenza n. 4178 del 17/06/1983 (Rv. 429121 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA DIPENDENTE UNICAMENTE DALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE TECNICA - AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429121-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA DIPENDENTE UNICAMENTE DALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE TECNICA - AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - NECESSITÀ.*

Il potere del giudice del merito di ammettere la consulenza tecnica ha, di regola, carattere discrezionale, ma, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti posti a base del giudizio non possono essere altrimenti provati, non può il giudice, da una parte, respingere (sia pure implicitamente) l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altra, non ritenere provati i fatti che la consulenza tecnica avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. (nella specie, il S.C., enunciando il principio surriportato, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'incapacità naturale di una delle parti al momento della stipula di un contratto per Mancanza di prova, senza ammettere la consulenza tecnica richiesta da tale parte). (V 392/77, mass n 383939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)