Sez. 1, Sentenza n. 5630 del 09/06/1990 (Rv. 467619 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA - AMMISSIBILITÀ E CONCLUDENZA - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA - AMMISSIBILITÀ E CONCLUDENZA - NECESSITÀ.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, la disposizione contenuta nell'art. 269 comma secondo cod. civ., secondo la quale "la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo", non comporta deroga ai principi generali in tema di ammissibilità e concludenza delle prove, con la conseguenza che non incorre nella violazione della richiamata disposizione in giudice del merito che non ammette una prova dalla parte dedotta al fine di dimostrare la paternità o maternità naturale o la sussistenza delle specifiche circostanze richieste dall'art. 274 cod. civ., ove ritenga tale prova irrilevante ai fini del decidere. (V 6021/84, mass n 437693; (V 6867/83, mass n 431533; (V 64/82, mass n 417754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)