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Sez. 2, Sentenza n. 3893 del 07/09/1977 (Rv. 387582 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PIGNORAMENTO DEL BENE OGGETTO DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO O DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DI ESSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387582-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PIGNORAMENTO DEL BENE OGGETTO DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO O DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DI ESSO - LIMITI.*

Il pignoramento del bene oggetto di un contratto preliminare di compravendita non incide sulla possibilita del contratto definitivo e, in difetto di questo, sulla tutela del promissario ai sensi dell'art, 2932 cod civ, ferma, qualora esso sia opponibile, la subordinazione degli effetti dell'alienazione al venir meno delle ragioni di salvaguardia della garanzia spettante sul bene pignorato al creditore pignorante contro il debitore esecutato, promittente alienante. (V 2412/69, mass n 341882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)