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Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 01/07/1969 (Rv. 341882 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE - VALIDITA - EFFICACIA - LIMITI - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CONCLUSO DAL DEBITORE PIGNORATO - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341882-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE - VALIDITA - EFFICACIA - LIMITI - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CONCLUSO DAL DEBITORE PIGNORATO - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*

L'alienazione del bene da parte del debitore, pur dopo che questo sia stato pignorato, e del tutto valida, mentre l'efficacia di tale alienazione trova un limite nell'impossibilita giuridica di recare pregiudizio ai fini del processo di espropriazione forzata. Pertanto, ferma la predetta subordinazione degli effetti dell'alienazione al venir meno delle ragioni di salvaguardia della garanzia spettante al creditore sul bene pignorato, contro il debitore esecutato promittente alienante che si rifiuti di addivenire al contratto definitivo, il promissario della vendita puo anche ottenere la tutela ex art.2932 cod. civ.. (V. N.1559-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)