Sez. 2, Sentenza n. 5228 del 29/05/1999 (Rv. 526817 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Domanda del promissario di impiegare la somma dovuta come prezzo per la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sul medesimo bene - Compensazione giudiziale - Configurabilità - Inefficacia, ai sensi dell' art. 2913 cod. civ., dell' alienazione del bene pignorato - Irrilevanza - Norma incidente sul trasferimento volontario, non coattivo - Promissario e creditore pignorante - Rispetto dell'anteriorità delle rispettive trascrizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nel preliminare di vendita immobiliare, l'inadempienza del promittente all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione non osta a che il promissario possa decidere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 cod. civ., e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall'eventuale dell'evizione - Nè all'accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 2932 cod. civ. osta l'art. 2913 cod. civ., secondo il quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, riferendosi detta norma al trasferimento coattivo e non a quello volontario, ed essendo rispettati gli effetti derivanti dall'anteriorità delle rispettive trascrizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)