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Sez. L, Sentenza n. 123 del 09/01/2003 (Rv. 559510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Esclusione illegittima di un lavoratore - Domanda di risarcimento del danno per mancata promozione - Domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" - Diversità di "causa petendi" e di tema probatorio - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Nel rapporto di lavoro privato, in caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni da perdita di "chanche" derivante dalla esclusione del dipendente dalla graduatoria dei partecipanti alla selezione per i corsi di formazione ai fini dell'inquadramento in un'area superiore, formulata esplicitamente per la prima volta in appello, escludendo che si potesse ritenere ricompresa nella domanda di risarcimento danni per mancata promozione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)