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Sez. L, Sentenza n. 852 del 18/01/2006 (Rv. 586146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Esclusione dalla partecipazione ad una prova selettiva - Domanda di risarcimento del danno da mancato riconoscimento della qualifica superiore e domanda di risarcimento danno da perdita di "chance" - Distinzioni - Onere probatorio relativo - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Nel rapporto di lavoro privato, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, occorre tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, in quanto costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso.Diverso è anche il contenuto dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di "chance", il ricorrente ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sull'erroneo presupposto che il lavoratore avesse proposto una domanda volta ad ottenere la promozione a qualifica superiore anzichè il risarcimento del danno da perdita di "chance" conseguente alla sua esclusione dalla prova selettiva di accertamento professionale, aveva ritenuto di non valutare i documenti prodotti e non aveva ammessi, ritenendoli irrilevanti, i capitoli di prova dedotti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)