Sez. 3, Sentenza n. 5791 del 28/10/1980 (Rv. 409618 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE.*
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire nell'immobile locato, adibito ad uso diverso dall'abitazione, l'Esercizio della propria attivita svolta altrove, la serieta del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, che giustificano tale trasferimento, discendono dalla stessa preesistenza dell'attivita e possono, quindi, valere soltanto come elementi di giudizio del tutto complementari. Pertanto, il locatore dovra dimostrare, sulla base di elementi di obiettivamente accertabili, l'impossibilita ovvero l'insostenibile o estremo disagio di svolgere la sua attivita in luogo diverso dallo immobile locato. (Conf 2675/76, mass n 381456).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)